Monte ore annuale, limite presenze e deroghe per la validità dell’anno scolastico
Ai docenti
Agli studenti e alle loro famiglie
Circolare n. 66
Oggetto: Monte ore annuale, limite presenze e deroghe per la validità dell’anno scolastico
Si comunica che, in riferimento alla Circolare Ministeriale n. 20 del 4 marzo 2011, potranno essere scrutinati gli studenti che nel corso dell’anno scolastico 2018-2019 hanno fatto registrare un numero di presenze minimo del 75% sul numero delle ore complessive del curricolo annuale.
Si ricorda agli studenti che il monte ore annuale è il seguente:
corso |
Ore settimanali (*) |
Monte ore annuale |
Limite massimo di assenza (ore) |
SCIENT/CLASSICO BIENNIO |
27 |
891 |
222,75 |
SCIENTIFICO TRIENNIO |
30 |
990 |
247,5 |
CLASSICO TRIENNIO |
31 |
1023 |
255,75 |
(*) = COMPRENSIVE DI 1 ORA DI RELIGIONE CATTOLICA
La C. M. di cui sopra e la delibera n. 9/3 del Collegio dei docenti del 11/09/2018 prevedono delle deroghe, a patto che non pregiudichino una serena valutazione da parte del Consiglio di classe, per i seguenti motivi:
· gravi motivi di salute adeguatamente documentati con certificato medico che attesti l’inizio e la fine della malattia;
· deroga fino ad un numero massimo di 10 giorni per gravi motivi di salute dei genitori che rendano necessaria l’assistenza dell’alunno, purché gli stessi siano documentati con certificato medico che attesti l’inizio e la fine della malattia;
· terapie e/o cure programmate documentate da certificazione medica specialistica;
· donazioni di sangue;
· partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
· frequenza presso le Accademie Nazionali di danza e musica, i Conservatori, il Teatro dell’Opera.
· adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano i giorni di riposo diversi dal sabato o dalla domenica (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
· grave lutto familiare.
Si precisa che i giorni di assenza afferenti le succitate fattispecie possono essere anche cumulabili, ma non possono superare un limite massimo di gg. 15 oltre il limite del venticinque per cento di ore di assenza rispetto al monte orario annuale, di gg 20 solo per gravi motivi di salute debitamente documentati.
Il Collegio decide che le suddette motivazioni per una deroga al monte ore minimo obbligatorio debbano essere certificate tempestivamente al rientro a scuola e che non saranno accettate certificazioni presentate successivamente. Il Collegio Docenti stabilisce, inoltre, che gli alunni con disabilità che seguono una programmazione differenziata rispetto ai contenuti, non abbiano alcun limite minimo di ore in quanto la loro disabilità può anche rendere necessario un orario settimanale ridotto.
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato.
Roma lì, 9 ottobre 2018
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Il Dirigente scolastico |
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Prof.ssa Angela Gadaleta Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs 39/1993 |
Documento allegato |
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tagliando da restituire firmato al coordinatore di classe
Io sottoscritto ________________________________genitore dell'alunno ___________________________
della classe ____________ dichiaro di aver ricevuto la comunicazione relativa a “Monte ore annuale, limite presenze e deroghe per la validità dell’anno scolastico 2018/2019”, datata ___________________
Data ____________________ |
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